Articolo 1
(Denominazione e sede)
a) E’ costituita, nel rispetto dell’art. 36 e sgg. del Codice Civile l’associazione denominata:
ASSOCIAZIONE ITALIANA BIODINAMICA con sede in via Principe Eugenio n. 106, nel Comune di Roma.
b) Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Articolo 2
(Finalità)
a) Le finalità che si propone sono in particolare:
1) Diffondere con coerenza i principi fondamentali dell’osteopatia biodinamica;
2) Promuovere la disciplina attraverso l’erogazione di corsi postgraduate (dopo il diploma di osteopatia)
3) Organizzare giornate di scambio professionale tra colleghi, mediante letture, workshop e giornate a tema, fornendo trattamenti osteopatici e promuovendo la vita associativa
4) Divulgare la pratica osteopatica nei Paesi di tutto il mondo, offrendo ai più bisognosi il sostegno necessario e la possibilità, in forma gratuita e a scopo di volontariato, di godere delle cure osteopatiche.
b) L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle statutariamente definite. La stessa potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 460/1997 e successive modifiche.
c) L’associazione non ha fini di lucro. L’Associazione, nonché i suoi legali rappresentanti, svolge la propria attività in piena autonomia e indipendenza politica ed economica, anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o di partecipazioni ad esse.
Articolo 3
(Soci)
a) Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
b) L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.
Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
c) Ci sono 3 categorie di soci:
- Fondatori: sono coloro che hanno promosso e sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione;
- Ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea;
- Sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie.
d) La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci stessi in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione, fatto salvo quanto sopra specificato.
e) L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
f) L’ammissione all’Associazione comporta per il socio il diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione in particolare di esprimere il voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e per le deliberazioni di cui l’Assemblea è competente.
g) La qualifica di socio dell’Associazione decade per:
1) Dimissioni
2) Morosità
3) Comportamenti indegni, posizioni incompatibili e in conflitto di interessi ed indirizzi dell’Associazione, oppure per altri gravi motivi, previa contestazione degli stessi all’interessato.
La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo.
h) L’associazione prevede l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.
Articolo 4
(Diritti e doveri dei soci)
a) I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
b) Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
c) I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
d) Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
Articolo 5
(Recesso ed esclusione del socio)
a) Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo
b) Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
c) L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. Contro il provvedimento di esclusione è ammesso appello entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di esclusione.
Articolo 6
(Organi sociali)
Gli organi dell’associazione sono:
- Assemblea dei soci,
- Consiglio direttivo,
- Presidente
- Tesoriere
- Segretario
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
Articolo 7
(Assemblea_)
a) L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci. Essa è formata da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.
b) E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto o mail, da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;
c) L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
d) L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
Articolo 8
(Compiti dell’Assemblea)
L’Assemblea deve:
- approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
- fissare l’importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- deliberare in merito alle proposte di modifica dello statuto sociale;
- approvare l’eventuale regolamento interno;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
Articolo 9
(Validità Assemblee)
a) L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
b) Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
c) Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno)
d) L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 2/3 dei soci.
Articolo 10
(Verbalizzazione)
a) Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
b) Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
Articolo 11
(Consiglio Direttivo)
a) Il Consiglio Direttivo è composto da numero da 3 (tre) a 5 (cinque) membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
b) Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Il consiglio direttivo composto di tre membri è validamente costituito quando sono presenti tutti i membri.
c) Il consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti.
d) Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo, stabilisce le quote associative annuali. Delibera inoltre sulle domande di nuove ammissione e sull’esclusione dei soci.
e) Il consiglio direttivo dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 (tre) mandati (stabilire il numero massimo dei mandati).
f) Partecipano alle riunioni del consiglio direttivo anche il Segretario e il Tesoriere che, se non sono membri effettivi, non hanno diritto di voto, anche se possono esprimere parere consultivo.
Articolo 12
(Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a terzi e anche in giudizio; ne dispone della firma, convoca almeno due volte l’anno il Consiglio Direttivo e a sua discrezione ogni qual volta lo ritenga necessario; lo presiede, vigila sulla attuazione delle norme statutarie e delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e stabilisce l’ordine del giorno. Può delegare un Vice-Presidente o un altro Membro del Consiglio Direttivo a sostituirlo nei singoli atti.
Convoca l’Assemblea ordinaria dei Soci una volta l’anno, l’Assemblea straordinaria quando ne ravvisi le necessità.
Il Presidente può decidere in merito a questioni urgenti, non di carattere finanziario, previa consultazione, anche non formale, dei componenti del Consiglio Direttivo e salvo successiva ratifica da parte dello stesso Consiglio.
Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Qualora diventi vacante la carica di Presidente, il Vice-Presidente che subentra nella carica pro-tempore è tenuto a convocare l’assemblea dei Soci entro sei mesi per l’elezione del nuovo Presidente; quest’ultimo dura in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Presidente che ha sostituito e come tale non può essere rieletto.
Articolo 13
(Tesoriere)
Il Tesoriere è il depositario dei beni dell’Associazione e dell’archivio dei documenti contabili, prepara il bilancio e lo presenta all’Assemblea.
Il servizio di Tesoreria deve essere affidato ad un Istituto di Credito; al relativo c/c hanno accesso il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. E’ Facoltà del Presidente aprire un c/c postale a nome dell’Associazione, al quale debbono avere accesso il Presidente stesso, il Segretario ed il Tesoriere.
Dalla nomina di Tesoriere con consegue alcun compenso.
Articolo 14
(Segretario)
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i Soci anche non membri dello stesso, coadiuva il Presidente nell’organizzazione dell’attività dell’Associazione redige il verbale delle sedute del Consiglio Direttivo, si occupa della corrispondenza e dell’archivio, prepara l’ordine del giorno su proposta del Presidente e del Consiglio Direttivo, cura i collegamenti con le Sezioni periferiche.
Il Segretario tiene la cura del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché l’elenco dei Soci, è il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modificazioni.
Dalla nomina di Segretario non consegue alcun compenso.
Il Segretario può farsi coadiuvare da uno o più Soci di sua scelta, che dopo l’approvazione del Consiglio Direttivo, assumono funzioni di Segretario Vicario e possono partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.
Articolo 15
(Risorse economiche)
a) Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
- quote e contributi degli associati;
- contributi di privati,
- eredità, donazioni e legati;
- altre entrate compatibili con la normativa in materia
b) L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
c) L’associazione ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.
Articolo 16
(Rendiconto economico-finanziario)
a) Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
b) Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 10 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
c) Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
Articolo 17
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
a) L’eventuale scioglimento dell’Associazione è deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9.
b) L’associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
Articolo 18
(Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.